1. Il presente protocollo e' concluso per un periodo indeterminato. 2. Il presente protocollo e' soggetto ad approvazione secondo le procedure proprie degli Stati firmatari, i quali notificano al Governo della Repubblica francese l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. 3. Il presente protocollo entra in vigore un mese dopo che tutti gli Stati firmatari dell'accordo hanno effettuato, presso il Governo della Repubblica francese, la notifica di cui al paragrafo 2.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;336~art18 · fonte del testo