I corrispettivi versati per assistere o partecipare agli spettacoli ed altre attivita' di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nella giornata indetta dalle competenti associazioni di categoria a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 1976, sono esenti dall'imposta sugli spettacoli e dall'imposta sul valore aggiunto. Per gli organizzatori che corrispondono detti tributi in base a somma fissa non ragguagliata a singola giornata, l'esenzione si applica sulla corrispondente quota parte degli introiti riferibile alla giornata di spettacolo indetta a favore dei sinistrati. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge convertito con la presente legge.

Testo vigente dal 1 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-29;336~art2 · fonte del testo