1. Il presente Accordo rimarra' in vigore senza limitazione di durata. 2. Tuttavia, ogni Parte Contraente potra' disdire il presente Accordo dopo la scadenza di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore iniziale di questo Accordo, notificandolo in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18. La disdetta avra' effetto solo sei mesi dopo la sua registrazione da parte del Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-07-25;335~accordo-art16 · fonte del testo