Ciascuna delle alte Parti contraenti esentera' i redditi delle imprese di trasporto aereo e marittimo dall'altra alta Parte contraente, derivanti dal traffico internazionale, da ogni imposta, sia nazionale che locale, applicabile su tali redditi.

Testo vigente dal 18 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;333~art2 · fonte del testo