effetti del presente Accordo e' considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con veicolo su itinerario determinato secondo frequenze, orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati. Con tale servizio si e' autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre localita' stabilite. I veicoli con i quali e' esercitato tale servizio debbono essere idonei alle necessita' del traffico. Ai fini del regolare svolgimento del servizio il trasportatore e' tenuto ad accettare a bordo del veicolo qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata - salvo quanto disposto dal successivo articolo 6 - nel rispetto delle disposizioni di legge nazionali che regolano i servizi di linea per il trasporto di persone.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;330~accordo-art3 · fonte del testo