caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente e ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione e' rilevata, l'Autorita' competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo e' immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:

  • a)avvertimento;
  • b)diffida, con avvertimento che in caso di recidiva si fara' luogo all'applicazione delle misure previste dalle successive lettere c) o d);
  • c)sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione;
  • d)revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione. Le Autorita' che adottano le sanzioni sono tenute ad informare quelle che le hanno richieste.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;330~accordo-art24 · fonte del testo