1. Se la legislazione di uno Stato contraente prevede determinati periodi di attesa per l'acquisizione del diritto agli assegni familiari, si prendono in considerazione i periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato contraente. 2. I lavoratori che percepiscono prestazioni in danaro in virtu' della legislazione di uno Stato contraente in materia di assicurazione malattia o disoccupazione sono da trattare, per quanto riguarda il diritto agli assegni familiari, come se fossero occupati nello Stato contraente in virtu' della cui legislazione percepiscono dette prestazioni in danaro.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33~art29 · fonte del testo