1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola o venga modificata la normativa esistente o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Comunita' puo' modificare, per i prodotti che ne formano oggetto, il regime stabilito dall'accordo. In tali casi la Comunita' tiene conto, in modo appropriato, degli interessi della Jugoslavia. 2. Qualora la Comunita', in applicazione del paragrafo 1, modifichi il regime istituito dal presente accordo per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, essa concede per le importazioni originarie della Jugoslavia un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo. 3. Per la modifica del regime istituito dall'accordo, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra parte contraente,

Testo vigente dal 9 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~art25 · fonte del testo