Su richiesta e in conformita' alla legislazione in vigore nel territorio della Parte Contraente adita, l'Amministrazione doganale adita invia e notifica o richiede alle Autorita' competenti di notificare alla persona interessata, domiciliata o residente nel suo territorio, tutti i documenti e le decisioni previste nell'ambito del presente Accordo e che vengono emanate dall'Amministrazione Doganale richiedente.

Testo vigente dal 21 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;323~accordo-art11 · fonte del testo