[1]PROTOCOLLO

[2]RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA

[3]TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE

[4]ARTICOLO I

[5]Definizioni

[6]Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

  • a)"legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
  • b)"autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
  • c)"autorita' interpellata" l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
  • d)"dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile.
  • e)"operazioni contrarie alla legislazione doganale": qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

Testo vigente dal 22 novembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323~protocollo-art1 · fonte del testo