[1]fiscali

[2]1. Per quanto riguarda le tasse vigenti nel territorio italiano, le ÖBB sono parificate alle FS. 2. Sono fatti salvi gli accordi vigenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria stipulati per evitare le doppie imposizioni in materia tributaria. 3. I trasporti eseguiti dalle ÖBB sui tronchi di linea fra il confine e la stazione comune sono esenti dal pagamento delle tasse vigenti nel territorio italiano. 4. Le convenzioni particolari ed i contratti da stipularsi tra le FS e le ÖBB ai sensi del presente Accordo sono esenti da tasse sul territorio degli Stati contraenti.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~accordo-art14 · fonte del testo