[1]giuridico dei trasporti - Tariffe

[2]Le competenti Autorita' centrali degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo nell'ambito delle Convenzioni internazionali in quali casi il traffico di persone, di bagagli, di colli espressi e di merci che attraversa la frontiera tra le stazioni comuni e l'Austria, puo' essere svolto in regime interno austriaco. Parimenti dette Autorita' converranno il punto di saldatura delle tariffe.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~accordo-art12 · fonte del testo