[1]Segretezza Sino alla determinazione di un Accordo generale sulla Sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica di Indonesia, saranno applicate le seguenti regole: (a) le Parti si impegnano a proteggere le informazioni classificate alle quali possono accedere nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa conformemente alle proprie leggi e ai regolamenti nazionali; (b) le informazioni e gli impianti classificati vengono forniti solo attraverso canali ufficiali o tramite canali concordati dagli uffici di sicurezza delle Parti designate, queste informazioni e questi impianti sono etichettati con l'indicazione del livello di classificazione e dello Stato di origine, come segue:

[2]ITALIANO

[3]INDONESIANO

[4]INGLESE

[5](c) Tutti gli impianti e le informazioni ricevute nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa non saranno trasferite, rivelate o rilasciate, direttamente o indirettamente, su base temporanea o permanente, a terzi o a persone non autorizzate o a entita' senza un precedente consenso scritto della Parte originante.

Testo vigente dal 20 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;322~memorandum-art9 · fonte del testo