Per godere dei benefici che la coproduzione consente, i film dovranno essere realizzati da produttori che dispongano di una buona organizzazione tanto tecnica che finanziaria e una esperienza e qualificazione professionale riconosciuta dalle autorita' competenti menzionate nell'articolo 3.

Testo vigente dal 19 gennaio 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-12-29;321~accordo-art4 · fonte del testo