Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno emanate nei modi e nelle forme stabiliti dall'articolo 17 della stessa legge, entro il 1 novembre 1972 ed entro il 1 ottobre 1973 per le materie contemplate, rispettivamente, nel primo e secondo capoverso dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, nel testo sostituito dalla presente legge. I relativi decreti potranno tuttavia stabilire che le disposizioni in essi contenute, riguardanti attivita', compiti e adempimenti della pubblica amministrazione e dei privati, compresa la istituzione di nuovi uffici, entrino in vigore anteriormente alle date del 1 gennaio 1973 e del 1 gennaio 1974 stabilite per l'entrata in vigore delle disposizioni indicate al primo comma. Le altre disposizioni di cui al terzo capoverso dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, nel testo sostituito dalla presente legge, saranno emanate, nei modi e nelle forme previsti dal primo comma, almeno sessanta giorni prima della data in cui entreranno in vigore. La Commissione di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, esprimera' il proprio parere, in quanto non sia stato gia' espresso, entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla richiesta. I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono stabiliti rispettivamente al 31 dicembre 1974 e al 31 dicembre 1976.

Testo vigente dal 24 luglio 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-07-24;321~art2 · fonte del testo