[1]Aiuti non rimborsabili

[2]L'assistenza finanziaria sotto forma di aiuti non rimborsabili e' coperta da:

[3](a) una speciale linea di credito sul bilancio comunitario a sostegno delle attivita' di cooperazione allo sviluppo di cui agli articoli 65 e 66; (b) risorse finanziarie supplementari provenienti da altre linee del bilancio comunitario per le attivita' di cooperazione allo sviluppo e internazionale che rientrano nel campo di applicazione di dette linee. La procedura seguita per la presentazione e l'approvazione delle richieste, l'esecuzione e il controllo/valutazione deve essere conforme alle condizioni generali relative alla linea di bilancio in questione.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art94 · fonte del testo