[1]Ammissibilita' degli assegnatari di appalti e delle forniture

[2]1. La partecipazione alle gare d'appalto e' aperta, a parita' di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri dell'Unione europea, del Sudafrica e dei paesi ACP. Essa puo' essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo in casi debitamente giustificati e allo scopo di ottenere un rapporto costo/efficacia ottimale. 2. Le forniture sono originarie degli Stati membri, del Sudafrica o dei paesi ACP. In casi eccezionali e debitamente giustificati, esse possono essere originarie di altri paesi.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art73 · fonte del testo