[1]nazionale e clausola del Paese piu' favorito

[2]1. Gli investimenti operati da una delle due Parti Contraenti o da uno dei loro investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente godranno di un trattamento di favore non minore al trattamento degli investimenti e proventi degli investitori nazionali e di qualsiasi altro Paese terzo. Tale trattamento sara' applicato pure all'amministrazione, allo sfruttamento, al possesso ed alla disponibilita' di tali investimenti, alle attivita' collegate ed ai loro proventi estendendo i vantaggi della promozione e della protezione stabiliti per il capitale pervenuto in conformita' a leggi e regolamenti sull'investimento in atto nelle due Parti Contraenti ed agli accordi internazionali in vigore concernenti gli investimenti. 2. Gli investimenti ed i proventi degli investimenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo godranno di facilitazioni, incentivi ed altre forme di incoraggiamento entro i limiti e alle condizioni previsti dalle legislazioni delle due Parti Contraenti. 3. Il presente Accordo non estende alle Parti Contraenti i privilegi di accordi, compresi quelli per evitare le doppie imposizioni, di unioni economiche, di convenzioni regionali e di zone di libero scambio firmati da una delle Parti Contraenti con Paesi terzi.

Testo vigente dal 20 novembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-11-03;318~accordo-art3 · fonte del testo