Il bilancio annuo dell'Ufficio viene fissato dall'assemblea generale alle condizioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 28. Esso tiene conto delle riserve finanziarie dell'Ufficio, delle riscossioni di ogni genere, nonche' dei saldi debitori e creditori riportati dagli esercizi precedenti. Le spese di ufficio sono coperte da tali fonti e dalle quote delle Parti contraenti secondo il numero delle parti loro spettanti in applicazione delle decisioni dell'assemblea generale.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~art32 · fonte del testo