del cacao ritirato 1. Qualora in un qualunque momento dopo l'entrata in vigore del programma di ritiro, il prezzo indicativo sia pari o superiore al prezzo medio, per dieci giorni di mercato consecutivi, vengono rilasciate 15.000 tonnellate di cacao ritirato ai membri esportatori interessati e cessa il loro obbligo di ritirare tale cacao. 2. Se, dopo il rilascio, il prezzo indicativo e' pari o superiore al prezzo medio per dieci giorni di mercato consecutivi, viene rilasciato ancora uno stesso quantitativo di cacao. Tali quantitativi di cacao continuano ad essere rilasciati fino a quando: (a) il prezzo indicativo e' sceso al di sotto del prezzo medio, oppure (b) tutto il cacao ritirato e' stato rilasciato. 3. Se il prezzo indicativo e' pari o superiore al prezzo di vendita possibile, il quantitativo di cacao da rilasciare secondo il paragrafo 2 del presente articolo viene raddoppiato. 4. Tutto il cacao ritirato viene rilasciato prima delle vendite regolari della scorta stabilizzatrice. 5. Il Consiglio puo', con votazione speciale, cambiare il quantitativo e la frequenza di tali rilasci previsti dal presente articolo.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313~art41 · fonte del testo