degli altri membri dell'Ufficio consolare 1. Lo Stato di residenza deve essere notificato, per le vie diplomatiche, della destinazione di ogni impiegato consolare o di ogni membro del personale di servizio ad un Ufficio consolare. 2. Lo Stato di residenza puo', al momento della notifica o successivamente, rifiutare o cessare di riconoscere ogni persona in qualita' di impiegato consolare o di membro del personale di servizio. In tal caso, lo Stato d'invio, a seconda dei casi, richiama la persona in questione o pone fine alle sue funzioni consolari.

Testo vigente dal 18 settembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310~art5 · fonte del testo