1. Ciascuna Parte Contraente autorizza l'ingresso nel suo territorio degli autoveicoli immatricolati nel territorio dell'altra parte Contraente in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse dovute all'importazione, senza divieti o restrizioni, e a condizione che i siano riesportati dal suo territorio. 2. Le Parti Contraentri possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalita' doganali richieste per la temporanea importazione nel loro rispettivo territorio.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-08-28;310~accordo-art11 · fonte del testo