[1]Composizione delle controversie

[2]1. Le controversie tra le parti contraenti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo sono composte, nella misura del possibile, in via amichevole.

[3]2. Se entro 90 giorni non e' stato possibile pervenire a una composizione amichevole, ogni parte contraente puo', con una sua richiesta, sottoporre la controversia alla decisione della Corte in conformita' dell'articolo 273 TFUE.

[4]3. Si precisa che il presente articolo costituisce compromesso tra le parti contraenti ai sensi dell'articolo 273 TFUE.

Testo vigente dal 22 aprile 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2022-04-12;31~accordo-art14 · fonte del testo