Scioglimento L'ICRANET puo' essere sciolto da una maggioranza di tre quarti dei componenti del Comitato di direzione qualora sia stato accertato che gli scopi dell'ICRANET non siano stati raggiunti; in caso di scioglimento, i beni dell'ICRANET situati nel Paese ospite o in altri Paesi saranno ceduti a tali Paesi per essere utilizzati per scopi analoghi o ceduti ad istituzioni che hanno finalita' analoghe a quelle dell'ICRANET nei rispettivi Paesi, previo accordo tra il Governo di quei Paesi ed il Comitato di direzione.

Testo vigente dal 5 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-02-10;31~statuto-art17 · fonte del testo