Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-09;31~art21 · fonte del testo