Agli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, non si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli da 41 a 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le infrazioni commesse fino al 31 dicembre 1979. Le disposizioni del comma precedente non danno luogo a rimborso di imposte pagate ne' a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso gli effetti di decisioni delle commissioni tributarie o di sentenze, divenute definitive o passate in giudicato, restano impregiudicati.

Testo vigente dal 29 febbraio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-29;31~art10 · fonte del testo