1. Il presente Protocollo sara' aperto fino al 1 marzo 1974 alla firma degli Stati che sono firmatari della Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 e dell'Accordo europeo che completa questa Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1 maggio 1971, o che vi hanno aderito, che sono membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, oppure ammessi a partecipare alla Commissione a titolo consultivo in conformita' con il paragrafo 8 del mandato di questa Commissione. 2. Il presente Protocollo sara' soggetto a ratifica dopo che lo Stato interessato avra' ratificato la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, nonche' l'Accordo europeo completante detta Convenzione, aperto alla firma a Ginevra il 1 maggio 1971 o vi avra' aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Il presente Protocollo rimarra' aperto all'adesione di ogni Stato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e che e' Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, nonche' all'Accordo europeo che completa tale Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1 maggio 1971. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Testo vigente dal 27 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308~protocollo-art2 · fonte del testo