Ciascuna Parte contraente concede immediatamente e senza condizioni, ai prodotti originari o a destinazione dell'altra Parte, tutti i vantaggi e i privilegi da essa accordati o che accordera' in avvenire ai prodotti similari originari o a destinazione di qualsiasi altro Paese. Cio' si riferisce a tutto quanto concerne l'ammontare, la garanzia e la riscossione dei dazi e diritti di ogni specie dovuti in occasione o a causa dell'importazione o della esportazione, come pure i diritti dovuti per il trasferimento di fondi eseguito in pagamento delle importazioni o delle esportazioni, regolamentazione doganale e le formalita' doganali afferenti l'importazione, l'esportazione, il transito, il deposito, l'importazione o esportazione temporanea, la riesportazione o reimportazione delle merci, senza che sia fatta distinzione alcuna in rapporto alla via ed al mezzo di trasporto impiegati.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~art18 · fonte del testo