oneri derivanti dai periodi di assicurazione effettuati nel territorio di cui al punto 1 del Protocollo generale, anteriormente al 5 ottobre 1956, dalle persone che siano in possesso della cittadinanza jugoslava alla data del 3 aprile 1977 nonche' dalle persone che si sono avvalse della facolta' di trasferirsi in territorio jugoslavo ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del Trattato di Osimo, saranno assunti dagli Istituti assicuratori jugoslavi.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-08-28;307~accordo-art3 · fonte del testo