Nessun certificato puo' essere spedito ne' alcuna notizia puo' essere data durante la vita del testatore relativamente alla esistenza o meno di iscrizioni. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge, ove il fatto non costituisca reato, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire sessantamila. Il conservatore del registro generale dei testamenti e i capi degli archivi notarili, nella rispettiva competenza, determinano, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione. I proventi delle sanzioni sono devoluti all'Amministrazione degli archivi notarili. Si applicano altresi' gli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Testo vigente dal 16 giugno 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-05-25;307~art15 · fonte del testo