Per gli atti annotati nel repertorio di cui al terzo comma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e menzionati negli articoli 17 e 18 della relativa tabella, che rientrino tra quelli indicati anche dall'articolo 4 della presente legge, le parti debbono altresi' corrispondere all'ufficio consolare una tassa di iscrizione nella misura del venti per cento dei diritti stabiliti nella tabella stessa.

Testo vigente dal 16 giugno 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;307~art12 · fonte del testo