e collaborazione con il settore privato

  • 1)L'Organizzazione rimane in stretto collegamento con le organizzazioni non governative appropriate preposte al commercio internazionale del caffe' e con esperti in materia di caffe'.
  • 2)I Membri impostano l'azione che essi espletano nell'ambito del presente Accordo in modo da rispettare le strutture della professione e da evitare le pratiche di vendita discriminatoria. Nell'esercizio di tale azione, essi terranno debitamente conto degli interessi legittimi del settore caffeario.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art34 · fonte del testo