di origine

  • 1)Al fine di agevolare la raccolta di statistiche sul commercio internazionale del caffe' e di verificare le quantita' di caffe' che sono state esportate da ciascun Membro esportatore, l'Organizzazione istituisce un sistema di certificati d'origine secondo le regole approvate dal Consiglio.
  • 2)Tutto il caffe' esportato da un Membro esportatore e' provvisto di un certificato di origine valido. I certificati di origine sono rilasciati, in conformita' con il pertinente regolamento del Consiglio, da un organo qualificato scelto dal Membro in questione e approvato dall'Organizzazione.
  • 3)Ciascun Membro esportatore comunica all'Organizzazione il nome dell'organo governativo o non governativo da esso designato per adempiere alle funzioni previste al paragrafo 2) del presente Articolo. L'Organizzazione approva nominativamente la designazione di un organo non governativo secondo i regolamenti approvati dal Consiglio.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art28 · fonte del testo