Esecutivo e Personale

  • 1)Il Consiglio nomina il Direttore esecutivo su raccomandazione del Comitato esecutivo. Esso stabilisce le condizioni di funzione del Direttore esecutivo; queste sono equiparabili a quelle dei funzionari di livello corrispondente di organizzazioni intergovernative similari.
  • 2)Il Direttore esecutivo e' il capo dei servizi amministrativi dell'Organizzazione ed e' responsabile dell'esecuzione dei compiti a lui incombenti nel quadro della gestione del presente Accordo.
  • 3)Il Direttore esecutivo nomina il personale conformemente al regolamento stabilito dal Consiglio.
  • 4)Il Direttore esecutivo e gli altri funzionari non devono avere interessi finanziari nell'industria caffearia, ne' nel commercio o nel trasporto del caffe'.
  • 5)Nell'adempimento delle loro mansioni, il Direttore esecutivo e il personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun Membro ne' da alcuna autorita' esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente nei confronti dell'Organizzazione. Tutti i Membri s'impegnano a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art26 · fonte del testo