[1]Articolo XIV

[2]1. Ogni Stato contraente potra' denunciare la presente Convenzione in suo nome o in nome di tutti o parte dei paesi o territori che siano stati oggetto della notifica di cui all'articolo XIII. La denuncia verra' effettuata mediante notifica inviata al Direttore generale. Tale denuncia sara' anche applicata alla Convenzione del 1952. 2. Detta denuncia avra' effetto soltanto nei confronti dello Stato, o paese, o territorio in nome del quale sia stata fatta e soltanto dodici mesi dopo la data in cui la notifica sia stata ricevuta.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;306~artxiv · fonte del testo