[1]Articolo VII

[2]La presente Convenzione non si applica alle opere, o ai diritti su tali opere, che, al momento della entrata in vigore della presente Convenzione nello Stato contraente in cui e' richiesta la protezione, abbiano definitivamente cessato di essere protette in tale Stato o non lo siano mai state.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;306~artvii · fonte del testo