[1]Articolo II

[2]1. Le opere pubblicate dei cittadini di ogni Stato contraente nonche' le opere pubblicate per la prima volta sul territorio di detto Stato godono, in ogni altro Stato contraente, della protezione che questo altro Stato accorda alle opere dei suoi cittadini pubblicate per la prima volta sul suo territorio, nonche' della protezione particolare accordata dalla presente Convenzione. 2. Le opere non pubblicate dei cittadini di ogni Stato contraente godono, in ogni altro Stato contraente, della protezione che questo altro Stato accorda alle opere non pubblicate dei suoi cittadini, nonche' della protezione particolare accordata dalla presente Convenzione. 3. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, ogni Stato contraente puo', in base alle disposizioni della propria legislazione interna, assimilare ai suoi cittadini ogni persona domiciliata sul territorio di tale Stato.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;306~artii · fonte del testo