dall'imposta sul reddito I membri del personale dell'Agenzia che esercitano le loro funzioni in Italia beneficieranno dell'esonero da ogni imposta sul reddito conformemente all'Articolo XVIII dell'Annesso I alla Convenzione e dell'esonero dalle imposte previste dalla Legge italiana N. 946 del 31 Ottobre 1966.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;305~art25 · fonte del testo