' per pregiudizi o danni 1. L'Agenzia e' responsabile di ogni pregiudizio o danno derivante dalle sue attivita' in Italia. Fatte salve le disposizioni dell'Annesso I alla Convenzione; tale responsabilita' sara' disciplinata dalla legge italiana e non pregiudichera' qualsiasi diritto contrattuale di ricorso dell'Agenzia. 2. L'Agenzia riterra' l'Italia senza colpa per ogni reclamo derivante da danni causati a parti terze.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;305~art12 · fonte del testo