Ciascuna Parte alla controversia si assume le spese sostenute per la preparazione della propria pratica. La spesa per il compenso dei membri del tribunale nonche' tutte le spese generali dovute all'arbitrato vengono divise in eguale misura tra le Parti alla controversia. Il tribunale registra tutte le spese sostenute e ne fornisce un dettagliato rendiconto finale alle Parti.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-05-02;305~allegato-art5 · fonte del testo