settore degli scambi commerciali contemplati dal presente accordo: - il regime applicato dalla Repubblica di San Marino nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra Stati membri, loro cittadini o loro societa'; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Repubblica di San Marino non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o societa' sammarinesi.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;304~accordo-art25 · fonte del testo