° Cooperazione giudiziaria 1. - L'assistenza giudiziaria sara' fornita in conformita' con i Trattati internazionali in materia, vincolanti le Parti. 2. - La custodia cautelare scontata nel territorio di una delle Parti sara' detratta dalla pena che verra' comminata dallo Stato che esercitera' la propria giurisdizione.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-07-24;304~trattato-art7 · fonte del testo