1. Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, od ogni Stato aderente all'atto del deposito del proprio strumento di adesione, puo' dichiarare di fare uso di una o piu' delle riserve elencate all'allegato II del presente Accordo. Non e' ammessa nessun'altra riserva. 2. Ogni Stato firmatario od ogni Parte contraente puo' ritirare totalmente o in parte, una propria riserva formulata in base al paragrafo precedente, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, la quale avra' efficacia a partire dalla data in cui sara' stata ricevuta.

Testo vigente dal 18 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304~art18 · fonte del testo