1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ed intelligence circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o, sembrano costituire un'infrazione doganale. 2. Nei casi gravi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, informazioni ed intelligence di propria iniziativa.

Testo vigente dal 12 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;303~accordo-art8 · fonte del testo