fini dell'applicazione del presente Protocollo, per "giudici" s'intendono indifferentemente i giudici eletti secondo l'articolo 22 della Convenzione ed ogni giudice ad hoc designato da uno Stato interessato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2 della Convenzione.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;303~protocollo-art2 · fonte del testo