sensi del presente Accordo si intendono per collettivita' territoriali: Per quanto concerne l'Italia: le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' Montane ed i Consorzi comunali e provinciali ubicati, anche se solo in parte, entro la fascia frontaliera di 25 chilometri dalla frontiera italo-francese. Per quanto concerne la Francia: la collettivita' territoriale della Corsica, le Regioni, i Dipartimenti, i Comuni ubicati alla frontiera tra i territori delle Parti Contraenti, gli altri Comuni ubicati nei dipartimenti frontalieri, nonche' le associazioni che potranno essere istituite dalle collettivita' precitate.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;303~accordo-art2 · fonte del testo