DI DOCUMENTI E ATTI 1. Ciascuno Stato deve fornire all'altro Stato, su domanda, copia degli atti e documenti della pubblica amministrazione che siano accessibili al pubblico. 2. Ciascuno Stato ha facolta' di fornire all'altro Stato, su domanda, copie di atti e documenti ufficiali non accessibili al pubblico negli stessi modi ed alle stesse condizioni in cui tali atti e documenti possono essere rilasciati alle proprie autorita' giudiziarie e agli organi di polizia.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-07-24;303~trattato-art15 · fonte del testo