1 Ogni persona che appartiene ad una minoranza nazionale ha diritto di scegliere liberamente se essere trattata o non trattata in quanto tale e nessuno svantaggio dovra' risultare da questa scelta o dall'esercizio dei diritti ad essa connessi. 2 Le persone appartenenti a minoranze nazionali possono esercitare individualmente ed in comunita' con altre persone, i diritti e le liberta' derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione quadro.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;302~convenzione-art3 · fonte del testo