Parti s'impegnano a rispettare e ad attuare i principi contenuti nella presente Convenzione quadro, apportandovi unicamente le limitazioni, restrizioni o deroghe previste negli strumenti giuridici internazionali in particolare nella Convenzione per la Protezione dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali e relativi Protocolli, nella misura in cui attengono ai diritti ed alle liberta' che scaturiscono da detti principi.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;302~convenzione-art19 · fonte del testo