1 Le Parti s'impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all'apprendimento della sua lingua minoritaria. 2 Nelle zone geografiche dove persone appartenenti a minoranze nazionali sono insediate per tradizione o in numero sostanziale, nel caso che vi sia una domanda sufficiente le Parti faranno in modo, per quanto possibile e nell'ambito del loro sistema d'istruzione, che le persone appartenenti a tali minoranze abbiano la possibilita' di apprendere la lingua minoritaria o di ricevere un insegnamento in questa lingua. 3 Il paragrafo 2 del presente articolo sara' applicato senza pregiudizio dell'apprendimento della lingua ufficiale o dell'insegnamento in detta lingua.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;302~convenzione-art14 · fonte del testo